La figura professionale del Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici, spesso abbreviata con la sigla MCB, è un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie ed è ricompresa nell’elenco delle professioni riconosciute dal Ministero della salute.
Introduzione
Le arti ausiliarie delle professioni sanitarie nascono a seguito dell’emanazione della Legge 23 giugno 1927, n. 1264. Un provvedimento legislativo approvato con l’obiettivo di tutelare la “pubblica salute” anche attraverso il contrasto all’esercizio abusivo delle professioni in ambito sanitario.
La norma sopra richiamata ha permesso di considerare le arti ausiliarie delle professioni sanitarie come “protette dalla legge” . Si può esercitare dopo aver frequentato “un corso di insegnamento” e aver conseguito “una speciale licenza”. (oltre ad aver raggiunto la maggiore età)
La norma di riferimento per la figura del MCB è considerata, ancora oggi, il Regio Decreto 31 maggio 1928, n. 1334.
Il Regolamento, che verrà poi trasfuso nell’attuale Testo Unico delle Leggi Sanitarie ha lo scopo di:
– attribuire mansioni specifiche
– disciplinare l’esercizio delle singole arte ausiliarie delle professioni sanitarie.
Le arti ausiliarie delle professioni sanitarie sono da intendersi originariamente individuate nelle arti dell’odontotecnico, dell’ottico, del meccanico ed ernista, dell’infermiere.
A seguito dell’entrata in vigore del Regio Decreto, il Massaggiatore MCB viene individuato come il professionista che può svolgere, dietro prescrizione e indirizzo del medico curante, massaggi terapeutici o massoterapia, ovvero “massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano” e, con prescrizione medica, idroterapia o balneoterapia, cioè “praticare bagni medicali a scopo terapeutico”.
Curiosità
Inizialmente l’arte del Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici e del Massaggiatore venne considerata “una specializzazione dell’arte di infermiere”.
Si può praticare senza essere iscritti ad un albo?
Per poter rispondere a questa domanda è necessario richiamare il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n.137 che, all’art. 1, lettera a), intende come professione regolamentata:
A titolo di esempio, possiamo indicare come professioni qui ricomprese quella dell’avvocato, notaio e commercialista. Nel settore sanitario, invece, quella del medico, odontoiatra, farmacista, fisioterapista o veterinario.
L’accesso all’esercizio di tali attività professionali, secondo l’art. 2 del medesimo Decreto, ferma la disciplina prevista per l’esame di Stato, è libero.
Sono da ritenersi vietate le limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni relative al possesso e al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l’esercizio professionale, o alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.
In particolare, la formazione di albi speciali legittimanti specifici esercizi dell’attività professionale, è ammessa solo su previsione espressa di legge.
La norma richiamata prevede che gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate:
- siano tenuti dai rispettivi consigli dell’ordine o del collegio territoriale
- siano pubblici e rechino l’anagrafe di tutti gli iscritti
- con l’annotazione degli eventuali provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.
L’insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l’albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente.
Invece, per “professione non organizzata in ordini o collegi”, ai sensi della Legge 2013, n. 4, si deve intendere l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi. Esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile (professioni intellettuali), delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.
La figura dell’ MCB ad oggi non è organizzata in ordine o collegi. Ai fini del suo esercizio, non è esiste per legge alcun albo o elenco professionale. Esistono solo dei registri privati da parte di alcune associazioni di categoria.
Una volta ottenuta l’abilitazione, si può praticare in altre regioni d’Italia?
Alcune regioni italiane hanno deciso di attivare il percorso formativo abilitante per l’esercizio dell’arte ausiliaria di Massaggiatore MCB. Queste regioni sono in particolare Lombardia (con Decreto 6 ottobre 2009, n.10043) e Molise.
Al termine del percorso, a seguito di accertamento finale, verrà rilasciato attestato di abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione sanitaria di Massaggiatore MCB valido in ogni regione italiana.
L’esercizio sull’intero territorio nazionale è possibile secondo il Decreto Legislativo 2006, n. 30
(“Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131”), dopo aver affermato all’art. 1 comma 3, che: “la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale” (nel caso del MCB la legge istitutiva delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie del 1927 e il relativo Regolamento del 1928), all’art. 4 precisa che: “I titoli professionali rilasciati dalla regione nel rispetto dei livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali consentono l’esercizio dell’attività professionale anche fuori dei limiti territoriali regionali.”.
Il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di MCB, ad esempio, in Lombardia permette in seguito di svolgere l’attività in tutte le altre e sull’intero territorio nazionale.
Una volta ottenuta l’abilitazione, si può praticare all’estero?
Il conseguimento dell’abilitazione professionale permette, ad alcune condizioni, di potere esercitare la professione di MCB all’estero.
L’Unione Europea, ad esempio, al fine di realizzare il programma di integrazione socio-economica tra i suoi membri, si pone l’obiettivo di attuare un mercato interno.
Questo significa “uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali” (come precisato dall’art. 26 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea – TFUE) tra Stati membri, tra i Paesi dello Spazio Economico Europeo (area SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e della Confederazione Svizzera.
La mobilità dei professionisti in ambito europeo, compresi gli appartenenti all’area sanitaria, è prevista dalla direttiva comunitaria 2005/36/CE, che – basandosi sul principio del riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali – descrive le specifiche modalità procedurali che consentono ai cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, di uno degli Stati aderenti all’area SEE e della Confederazione Svizzera di esercitare in un altro Stato membro la professione regolamentata per la quale hanno conseguito la relativa qualifica nello Stato di origine.
I cittadini comunitari hanno, quindi, la facoltà di esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito la relativa qualifica professionale.
Esercitare una professione regolamentata, ai sensi della direttiva europea, significa il cui accesso o il cui diritto ad esercitare è subordinato al possesso di una specifica qualifica professionale come un titolo di formazione, un attestato di competenza e/o esperienza professionale)
L’esercizio dell’attività professionale regolamentata è permesso solo se il titolo professionale viene riconosciuto dallo Stato di stabilimento ospitante.
In particolare, in Unione Europea la figura professionale del Massaggiatore MCB è inclusa tra le c.d. “regulated professions” riconosciute in ambito comunitario e viene definita quale “operatore sanitario che svolge la sua attività, in base al Regio Decreto 31/05/1928, n. 1334 e agli artt. 99 e 140 T.U. L. S 1934, sia come libero professionista sia come dipendente di strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate”.
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Conclusioni
L’arte ausiliaria delle professioni sanitarie di Massaggiatore MCB, istituita con Legge 1927, n. 1264 e disciplinata con Regio Decreto 1928, n. 1334.
Per il suo regolare esercizio, richiede il conseguimento – al termine di un percorso formativo e del superamento di un esame finale (pratico e teorico) – di un titolo di abilitazione.
La figura professionale del Massaggiatore MCB, che attualmente non prevede l’iscrizione obbligatoria né in ordini o collegi né in albi o elenchi professionali, pubblici e istituiti con legge, può essere esercitata su tutto il territorio nazionale.
Inoltre, tale professione è ricompresa tra le c.d. “regulated professions” dell’Unione Europea e ciò permette, nel rispetto delle regole comunitarie, ai cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, degli Stati aderenti all’area SEE e della Confederazione Svizzera la possibilità di esercitare tale professione in Stato membro diverso da quello in cui è stata conseguita la relativa abilitazione.
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Buon giorno per quanto riguarda la figura di MCB mi hanno detto che le fatture emesse dall’operatore possono essere detratte in dichiarazione dal cliente . È vero ? E se si c’è una modalità che andrebbe seguita ? Sto valutando il percorso e per me è importante . Cioè , vorrei aprire uno studio ed avrei bisogno di sapere se , con prescrizione medica , potrò lavorare grazie per l’attenzione